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La Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario

Il diritto internazionale umanitario (DIU), in inglese International Humanitarian Law (IHL), è l'insieme delle norme di diritto internazionale che riguarda la protezione delle cosiddette vittime di guerra o vittime dei conflitti armati. Non deve essere confuso con il diritto bellico, che tratta invece dei doveri comportamentali dei combattenti in un conflitto e dei mezzi e metodi di guerra.

La base fondamentale del diritto umanitario è attualmente costituita dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi tre Protocolli aggiuntivi (due del 1977 ed uno del 2005).

Le vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.
Sono considerati vittime di guerra tutte le persone che non hanno mai partecipato ai combattimenti o che hanno cessato di parteciparvi.

Dai titoli delle quattro Convenzioni di Ginevra è agevole risalire alle specifiche categorie, che sono: la popolazione civile; i feriti; i naufraghi; gli ammalati; i caduti; i prigionieri di guerra. In seguito all'ampliamento del concetto di vittima dei conflitti armati la definizione è stata estesa, mediante specifiche Convenzioni internazionali, anche ad oggetti diversi dalle persone, e precisamente: ai beni culturali; all'ambiente.

Principi fondamentali del DIU
Hans Peter Gasser, già principale consulente per gli affari legali dello ICRC, International Committee of the Red Cross (Comitato Internazionale della Croce Rossa), definisce i seguenti principi fondamentali del diritto internazionale umanitario: rispettare, difendere e trattare in modo umano gli individui che partecipano, o hanno preso parte, ad azioni di ostilità, garantendo loro l’assistenza necessaria, senza alcuna discriminazione. Trattare umanamente i prigionieri di guerra e chiunque è stato privato della libertà, proteggendoli da ogni tipo di violenza, in particolare la tortura. In caso di processo, essi hanno il diritto di avere le garanzie fondamentali di qualsiasi normale procedimento giuridico.
Poiché il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato all’uso di metodi o strumenti di guerra non è senza limiti, è illecito infliggere ulteriori pene o sofferenze inutili.
Allo scopo di evitare vittime tra i civili, le forze combattenti devono sempre fare distinzione tra popolazione e oggetti da colpire civili da una parte, ed obiettivi militari dall’altra. Né la popolazione civile, né singoli cittadini od obiettivi civili devono costituire il bersaglio di attacchi militari.

Ricongiungimento ai familiari
Collegato al DIU è anche il lavoro di ricerca della Croce Rossa Internazionale per il ricongiungimento ai familiari dei dispersi per cause di guerra.

Le Convenzioni di Ginevra 

Le Convenzioni di Ginevra consistono in una serie di trattati sottoscritti per la maggior parte a Ginevra, in Svizzera; esse costituiscono, nel loro complesso, un corpo giuridico di diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di Diritto di Ginevra, Diritto delle Vittime di Guerra e Diritto Internazionale Umanitario.

Le convenzioni ebbero inizio dallo sforzo di Henri Dunant, motivato dagli orrori di guerra da lui osservati durante la Battaglia di Solferino e descritte nell'opera Souvenir de Solferino destinata ai sovrani di tutta Europa.

Fra il 1864 ed oggi furono sottoscritte numerose Convenzioni di Diritto Internazionale Umanitario: ognuna delle successive prevedeva l'ampliamento ed il completamento delle precedenti ovvero la loro sostituzione.

La prima Convenzione fu adottata il 22 agosto 1864 a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti d'America, unica Potenza non europea rappresentata.

Le Convenzioni antecedenti la II Guerra mondiale sono tutte state sostituite dalle quattro approvate nel 1949:

Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra, Ginevra, 22 agosto 1864 (abrogata dalla Convenzione del 1906)
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, Ginevra, 6 luglio 1906 (abrogata dalla Convenzione del 1929)
X Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, L'Aja, 18 ottobre 1907 (abrogata dalla II Convenzione del 1949)
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, Ginevra, 27 luglio 1929 (abrogata dalla I Convenzione del 1949)
Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 27 luglio 1929 (abrogata dalla III Convenzione del 1949)


Il 12 agosto 1949 furono adottate quattro Convenzioni, destinate a sostituire tutto il corpo giuridico preesistente in materia:

I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, Ginevra, 12 agosto 1949
II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, Ginevra, 12 agosto 1949
III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949
IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949
Sessantuno Stati ratificarono le quattro Convenzioni favorendo la successiva ratifica da parte di altri Stati.

Il processo di decolonizzazione e l'estendersi dei conflitti non simmetrici condusse all'integrazione delle Quattro Convenzioni di Ginevra mediante due Protocolli Aggiuntivi, adottati sempre a Ginevra l'8 giugno 1977:

I Protocollo Aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977
II Protocollo Aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977
Poiché la sottoscrizione e la ratifica di questi due Protocolli ha incontrato forti opposizioni, specie fra le Grandi Potenze e le Potenze regionali europee, le norme ivi contenute non hanno per il momento assunto valenza di Diritto Internazionale consuetudinario.

Infine, a causa di recenti avvenimenti che, in alcuni paesi, hanno coinvolto in atti di violenza le strutture della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è stato ultimamente adottato un terzo Protocollo Aggiuntivo, che prevede l'uso, da parte delle Organizzazioni internazionali umanitarie, di un simbolo non collegato né confondibile con una qualsiasi confessione religiosa:

III Protocollo Aggiuntivo relativo all'adozione di un emblema distintivo aggiuntivo, Ginevra, 8 dicembre 2005
Clara Barton fu fondamentale con la sua campagna per la ratifica della Prima Convenzione di Ginevra da parte degli Stati Uniti: essi firmarono nel 1882. Al momento della Quarta Convenzione, le nazioni che le avevano ratificate erano 47.

Altre convenzioni di Ginevra
Altre convenzioni ed accordi internazionali delle Nazioni Unite sono state adottate a Ginevra, ma non vanno confuse con i trattati sopra menzionati, anche se ci si riferisce ad essi come "Convenzioni di Ginevra". Alcuni di questi sono: la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua (1958), la Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951) ed il Protocollo relativo allo status dei rifugiati (1967).